Garante per la protezione dei dati personali - delibera 10 giugno 2021, n. 231

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Vista la direttiva 2002/21/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un  quadro  normativo  comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva
quadro), come successivamente modificata e integrata; 
  Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche  (c.d.  direttiva  ePrivacy),  come   modificata   dalla
direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196),  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni  per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  69  recante
«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione
delle direttive 2009/136/CE,  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche,  e  2009/140/CE  in  materia  di  reti  e  servizi   di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.  2006/2004  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori»; 
  Visti il parere del Gruppo di lavoro «art. 29» (di seguito WP29) n.
04/2012 in materia di Cookie Consent Exemption, adottato il 7  giugno
2012, ed il Working Document del medesimo WP29 n.  02/2013  providing
guidance on obtaining consent for  cookies,  adottato  il  2  ottobre
2013, nonche' le linee guida del  WP29  sul  consenso  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/679 adottate il 10 aprile 2018, ratificate  dal
Comitato europeo per la Protezione dei dati  personali  (di  seguito,
EDPB) il 25 maggio 2018 e sostituite,  da  ultimo,  dalle  Guidelines
05/2020 on consent under Regulation 2016/679  adottate  il  4  maggio
2020; 
  Visto il parere dell'EDPB  n.  05/2019  del  12  marzo  2019  sulle
interrelazioni tra la direttiva  e-Privacy  ed  il  regolamento,  con
particolare riguardo alle competenze, ai compiti ed ai  poteri  delle
autorita' di protezione dati; 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  229,  dell'8  maggio  2014,
relativo  alla  «Individuazione  delle  modalita'  semplificate   per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per  l'uso  dei  cookie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale del 3 giugno 2014, n. 126, del 3 giugno 2014; 
  Viste le FAQ in materia di informativa e  consenso  per  l'uso  dei
cookie del 3 dicembre 2014 ed i «Chiarimenti in merito all'attuazione
della normativa in materia di cookie» del 5 giugno  2015,  pubblicati
dall'autorita' nel proprio sito web www.Garanteprivacy.it 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  161,  del  19  marzo  2015,
recante le «linee guida in materia di trattamento di  dati  personali
per profilazione on-line», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 103 del 6 maggio 2015; 
  Vista la deliberazione del Garante n.  255  del  26  novembre  2020
(doc.web n. 9498472) con la quale e' stato  adottato  uno  schema  di
«linee  guida  sull'utilizzo  di  cookie   e   altri   strumenti   di
tracciamento» (allegato 1, doc. web 9501061) nonche'  l'unita  scheda
di sintesi (allegato 2, doc. web  9501097),  con  contestuale  avvio,
mediante pubblicazione del relativo avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale, n. 307  dell'11  dicembre
2020, di una consultazione pubblica sulle misure ivi indicate; 
  Visti gli esiti di tale consultazione pubblica, tesa ad  «acquisire
osservazioni e proposte riguardo alle predette linee guida»; 
  Considerati, in particolare, i contributi pervenuti,  nel  previsto
termine di trenta giorni, da diverse associazioni di categoria, dagli
operatori e da soggetti appartenenti  al  mondo  imprenditoriale,  da
associazioni di consumatori, rappresentanti dell'accademia e  singoli
interessati; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore l'avv. Guido Scorza; 
 
                              Premesso 
 
  1. Considerazioni preliminari 
  Le presenti linee guida hanno innanzitutto una funzione ricognitiva
in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura  e  di
scrittura all'interno del  terminale  di  un  utente,  con  specifico
riferimento  all'utilizzo  di  cookie  e  di   altri   strumenti   di
tracciamento, nonche' l'obiettivo di  specificare,  al  riguardo,  le
corrette  modalita'  per  la   fornitura   dell'informativa   e   per
l'acquisizione  del   consenso   on-line   degli   interessati,   ove
necessario, alla luce della piena applicazione del  regolamento  (UE)
2016/679 (di seguito, regolamento). 
  Il quadro giuridico di riferimento e' infatti, ad oggi,  costituito
tanto dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE  (c.d.  direttiva
ePrivacy) e  successive  modifiche,  come  recepita  nell'ordinamento
nazionale all'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(di seguito codice), quanto dal regolamento, per  cio'  che  concerne
specificamente la nozione di consenso di cui agli artt. 4, punto  11)
e 7 e al considerando 32, come da  ultimo  interpretati  dalle  linee
guida del WP29 adottate il 10 aprile 2018,  ratificate  dal  Comitato
europeo per la Protezione dei dati personali (di seguito, EDPB) il 25
maggio 2018 e sostituite, da  ultimo,  dalle  Guidelines  05/2020  on
consent under Regulation 2016/679 adottate il 4 maggio 2020. 
  In proposito  il  Garante,  come  e'  noto,  ha  gia'  adottato  un
provvedimento (n. 229, dell'8 maggio 2014), volto ad «individuare  le
modalita' semplificate per rendere l'informativa online  agli  utenti
sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali  da  parte  dei
siti internet visitati», come  pure  a  «fornire  idonee  indicazioni
sulle modalita' con le quali procedere all'acquisizione del  consenso
degli stessi, laddove richiesto  dalla  legge»,  le  cui  indicazioni
necessitano ora di essere integrate e precisate, in  particolare  con
riferimento a taluni, specifici  aspetti  (al  fine  di  agevolare  i
titolari del  trattamento  nella  corretta  applicazione  del  citato
quadro regolamentare come specificato  dal  richiamato  provvedimento
del maggio 2014 e dalle presenti linee  guida,  si  allega  a  queste
ultime  una  tabella  riassuntiva  delle  indicazioni  contenute   in
entrambi i provvedimenti). 
  Da un lato deve essere infatti considerato che il regolamento, come
precisato  all'art.  95,  «non  impone  obblighi  supplementari  alle
persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento  nel  quadro
della fornitura di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al pubblico su  reti  pubbliche  di  comunicazione  nell'Unione,  per
quanto riguarda le materie per le  quali  sono  soggette  a  obblighi
specifici  aventi  lo  stesso  obiettivo  fissati   dalla   direttiva
2002/58/CE», la quale espressamente prevede, all'art. 1, paragrafo 2,
che «le disposizioni della presente direttiva precisano  e  integrano
[il regolamento (EU) 2016/679] ...». 
  D'altro canto, non puo' essere sottovalutato  come  il  regolamento
abbia inteso  ampliare  e  rafforzare  il  potere  dispositivo  e  di
controllo  della  persona   riguardo   al   trattamento   delle   sue
informazioni personali, in particolar modo integrando la  definizione
di consenso contenuta nella precedente direttiva 95/46/CE,  chiarendo
che la manifestazione di volonta' dell'interessato al trattamento dei
suoi dati personali deve essere, oltre che - come  appunto  gia'  nel
vigore  della  direttiva -  libera,  specifica  ed  informata,  anche
«inequivocabile»  ,  (1)  ma  pure  esigendo  che  l'obiettivo  della
concreta ed efficace attuazione dei principi di protezione dati venga
conseguito  sin  dalla  progettazione   e   attraverso   impostazioni
predefinite (cd. privacy by design e by default). 
  L'esigenza di un nuovo intervento del Garante e'  dovuta  al  lungo
intervallo di  tempo  trascorso,  alle  novita'  normative  frattanto
intervenute e al monitoraggio che, anche per il tramite dei  numerosi
reclami,  segnalazioni  e  richieste  di   pareri,   l'autorita'   ha
effettuato sulla concreta e  talvolta  non  corretta  implementazione
delle regole menzionate - in  particolare  considerando  gli  effetti
riscontrabili sull'esperienza di navigazione,  sui  diritti  e  sulle
tutele degli interessati, come pure sulla operativita' delle  imprese
e dei fornitori di servizi di  comunicazione  elettronica  -  nonche'
alla sempre crescente diffusione di nuove  tecnologie  caratterizzate
da crescenti livelli di potenziali pervasivita'. 
  Infine,  deve  essere   tenuta   in   considerazione   l'evoluzione
comportamentale degli stessi utenti della rete, sempre piu' orientati
alla moltiplicazione delle proprie identita' digitali come risultanti
dall'accesso a plurimi servizi e funzioni  disponibili  e,  in  primo
luogo, ai social network. Tale fenomeno comporta infatti  il  rischio
che le informazioni personali oggetto di trattamento  siano  raccolte
proprio  incrociando  i   dati   anche   relativi   all'utilizzo   di
funzionalita' e servizi  diversi,  ai  quali  e'  possibile  accedere
utilizzando molteplici  terminali  (cd.  enrichment),  con  l'effetto
della creazione di profili sempre piu' specifici  e  dettagliati.  Si
impone, di conseguenza, la necessita'  di  un  quadro  rafforzato  di
tutele maggiormente orientate a favorire e  a  rendere  effettivo  il
controllo sulle informazioni personali oggetto di trattamento  e,  in
definitiva, la capacita' di autodeterminazione del singolo. 
  2. La funzione dei cookie 
  Il considerando 30 del regolamento espressamente  afferma  che  «Le
persone fisiche possono  essere  associate  a  identificativi  online
prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti  e  dai
protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP,  marcatori  temporanei
(cookies)  o  identificativi  di  altro  tipo,   quali   i   tag   di
identificazione  a  radiofrequenza.   Tali   identificativi   possono
lasciare tracce che, in particolare se combinate  con  identificativi
univoci e altre informazioni  ricevute  dai  server,  possono  essere
utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle». 
  Come e' noto, i cookie sono di regola stringhe di testo che i  siti
web (cd. Publisher, o «prime parti») visitati dall'utente ovvero siti
o web server diversi (cd. «terze parti») posizionano ed archiviano  -
direttamente, nel caso dei publisher e indirettamente, cioe'  per  il
tramite di questi ultimi, nel caso delle «terze parti» -  all'interno
di  un  dispositivo  terminale   nella   disponibilita'   dell'utente
medesimo. 
  I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un  computer,  un
tablet, uno smartphone, ovvero ogni altro  dispositivo  in  grado  di
archiviare informazioni. Gia' oggi, e ancor piu' in futuro, tra  essi
occorre annoverare anche i cd. dispositivi IoT (Internet of Things, o
Internet delle cose), i quali sono progettati  per  connettersi  alla
rete  e  tra  loro  per  fornire  servizi  di   varia   natura,   non
necessariamente limitati alla mera comunicazione. 
  I software per la navigazione in internet  e  il  funzionamento  di
questi dispositivi, ad  esempio  i  browser,  possono  memorizzare  i
cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in
occasione di una successiva visita del  medesimo  utente,  mantenendo
cosi' memoria della sua precedente interazione con uno  o  piu'  siti
web. 
  Le  informazioni  codificate  nei  cookie  possono  includere  dati
personali, come un indirizzo IP, un nome  utente,  un  identificativo
univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche  contenere  dati  non
personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul  tipo
di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito. 
  I cookie possono dunque svolgere importanti e diverse funzioni, tra
cui il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti  gli  utenti  che  accedono  al
server, l'agevolazione nella fruizione  dei  contenuti  on-line  etc.
Possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli
in un carrello degli acquisti online o delle informazioni  utilizzate
per la compilazione di un modulo informatico. 
  Se da un lato e' tramite i cookie che e' possibile consentire,  tra
l'altro, alle pagine web di caricarsi  piu'  velocemente,  come  pure
instradare le  informazioni  su  una  rete  -  in  linea  dunque  con
adempimenti strettamente connessi alla operativita' stessa  dei  siti
web -, sempre attraverso i cookie e'  possibile  anche  veicolare  la
pubblicita'  comportamentale  (c.d.  «behavioural   advertising»)   e
misurare  poi  l'efficacia  del   messaggio   pubblicitario,   ovvero
conformare tipologia e modalita' dei servizi  resi  ai  comportamenti
dell'utente oggetto di precedente osservazione. 
  3. Altri strumenti di tracciamento 
  Il  medesimo  risultato  puo'  essere  conseguito  anche   mediante
l'utilizzo di altri strumenti (la totalita'  dei  quali  puo'  essere
distinta tra i c.d. «identificatori attivi», come appunto i cookie, e
«passivi», questi ultimi presupponendo  la  mera  osservazione),  che
consentono  di  effettuare  trattamenti  analoghi  a   quelli   sopra
indicati. 
  Tra gli strumenti «passivi» e' ricompreso il fingerprinting,  ossia
quella tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato
dall'utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle  informazioni
relative  alla  specifica  configurazione  del   dispositivo   stesso
adottata dall'interessato. Tale tecnica puo' essere utilizzata per il
conseguimento delle medesime finalita'  di  profilazione  tesa  anche
alla visualizzazione di pubblicita' comportamentale personalizzata ed
all'analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori  di  siti
web, ovvero per conformare tipologia e modalita' dei servizi resi  ai
comportamenti dell'utente oggetto  di  precedente  osservazione.  Per
tali  ragioni,  il  fingerprinting  e  gli  ulteriori  strumenti   di
tracciamento  devono  dunque   essere   ricompresi   nell'ambito   di
applicazione delle presenti linee guida. 
  Sussiste tuttavia una  non  trascurabile  differenza,  sulla  quale
l'autorita' intende porre l'accento, tra  l'impiego  di  una  tecnica
attiva quale quella relativa ai cookie ed una  passiva,  come  quella
relativa al fingerprinting. 
  Nel primo caso, infatti, l'utente che non intenda essere profilato,
oltre ovviamente a poter rifiutare il proprio consenso, o a ricorrere
alle tutele di carattere giuridico connesse all'esercizio dei diritti
di cui al regolamento, ha anche la possibilita' pratica di  rimuovere
direttamente i cookie, in quanto archiviati all'interno  del  proprio
dispositivo. 
  Diversamente,  con  riguardo  al  fingerprinting   e   agli   altri
identificatori  «passivi»,  l'utente   non   dispone   di   strumenti
autonomamente  azionabili,  dovendo   necessariamente   far   ricorso
all'azione del titolare. Cio' in quanto quest'ultimo fa  uso  di  una
tecnica di lettura che non presuppone l'archiviazione di informazioni
all'interno del dispositivo dell'utente, bensi' la mera  osservazione
delle   configurazioni   che   lo    contraddistinguono    rendendolo
identificabile, ed il cui esito si  sostanzia  in  un  «profilo»  che
resta nella sola disponibilita' del titolare, cui  l'interessato  non
ha, ovviamente, alcun accesso libero e diretto e del quale  potrebbe,
prima ancora, non avere neppure consapevolezza. 
  4. La classificazione di cookie ed altri strumenti di tracciamento 
  I cookie e, in buona misura, gli altri  strumenti  di  tracciamento
possono avere caratteristiche diverse sotto il  profilo  temporale  e
dunque essere considerati in base alla loro  durata  (di  sessione  o
permanenti), ovvero dal punto di vista soggettivo (a seconda  che  il
publisher agisca autonomamente o per conto della «terza parte»). 
  E  tuttavia  la  classificazione  che  risponde  alla  ratio  della
disciplina di legge e dunque anche  alle  esigenze  di  tutela  della
persona,  e'  quella  che  si  basa,  in  definitiva,  su  due  macro
categorie: 
    i cookie tecnici, utilizzati  al  solo  fine  di  «effettuare  la
trasmissione di  una  comunicazione  su  una  rete  di  comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al  fornitore  di
un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto
dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio» (cfr. art. 122,
comma 1 del Codice); 
    i cookie di profilazione, utilizzati per  ricondurre  a  soggetti
determinati,  identificati  o  identificabili,  specifiche  azioni  o
schemi  comportamentali  ricorrenti  nell'uso   delle   funzionalita'
offerte (pattern) al fine  del  raggruppamento  dei  diversi  profili
all'interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che  sia
possibile al titolare, tra l'altro, anche modulare la  fornitura  del
servizio in modo sempre piu'  personalizzato  al  di  la'  di  quanto
strettamente necessario all'erogazione del servizio, nonche'  inviare
messaggi pubblicitari  mirati,  cioe'  in  linea  con  le  preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. 
  Analogamente,  anche  gli  altri  identificatori   possono   essere
catalogati secondo criteri diversi, dei quali  il  principale  resta,
tuttavia, la finalita' per la quale  vengono  utilizzati:  di  natura
«tecnica» o di natura «non tecnica», dovendosi intendere quest'ultima
categoria in senso ampio, dal momento  che  l'attuale  disciplina  di
legge, di cui in appresso, tesa alla  tutela  della  confidenzialita'
delle comunicazioni elettroniche  oltre  che  delle  informazioni  di
carattere personale, e' inequivocamente formulata secondo  lo  schema
di  una  generale  proibizione  di   trattamento   dei   dati   degli
interessati,  salvo  eccezioni   rigorosamente   e   restrittivamente
codificate, insuscettibili di estensione analogica. 
  5. Normativa applicabile 
  Per l'utilizzo di cookie e degli altri identificatori  tecnici,  in
virtu' della  funzione  assolta  e  nei  limiti  ed  alle  condizioni
richiamate, il titolare del trattamento sara'  assoggettato  al  solo
obbligo  di  fornire  specifica  informativa,   anche   eventualmente
inserita all'interno di quella di carattere generale,  rientrando  il
loro impiego in una ipotesi codificata di esenzione  dall'obbligo  di
acquisizione del consenso dell'interessato;  i  cookie  e  gli  altri
strumenti di tracciamento per finalita' diverse  da  quelle  tecniche
potranno,   invece,   essere   utilizzati    esclusivamente    previa
acquisizione del  consenso,  comunque  informato,  del  contraente  o
utente.  E  cio'  in  base  alla  norma  tuttora   applicabile   alla
fattispecie, ossia l'art. 122 del codice, ai sensi del quale: 
    «1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale
di un contraente o di un  utente  o  l'accesso  a  informazioni  gia'
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il  contraente
o l'utente abbia espresso  il  proprio  consenso  dopo  essere  stato
informato con modalita'  semplificate.  Cio'  non  vieta  l'eventuale
archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni  gia'  archiviate
se finalizzati  unicamente  ad  effettuare  la  trasmissione  di  una
comunicazione su una  rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella
misura strettamente necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della
societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente  o
dall'utente a erogare tale servizio.  Ai  fini  della  determinazione
delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene
anche conto delle proposte formulate dalle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo  di  garantire  l'utilizzo  di
metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del  contraente
o dell'utente. 
    2. Ai fini dell'espressione del  consenso  di  cui  al  comma  1,
possono essere  utilizzate  specifiche  configurazioni  di  programmi
informatici  o  di  dispositivi  che  siano  di   facile   e   chiara
utilizzabilita' per il contraente o l'utente. 
      2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato  l'uso  di
una rete di comunicazione elettronica  per  accedere  a  informazioni
archiviate nell'apparecchio  terminale  di  un  contraente  o  di  un
utente, per archiviare informazioni o per  monitorare  le  operazioni
dell'utente». 
  Questa disposizione e' stata introdotta nell'ordinamento  nazionale
a  seguito  del  recepimento  della  direttiva  ePrivacy,  precedente
rispetto  alla  data  della  piena  operativita'  degli  effetti  del
regolamento. Tale direttiva, al pari delle norme di  diritto  interno
che la recepiscono, e' tuttora applicabile allo specifico settore che
riguarda  i  trattamenti  di  dati   effettuati   nell'ambito   delle
comunicazioni elettroniche (v., in proposito, il considerando 173 del
regolamento secondo cui «E' opportuno che il presente regolamento  si
applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali con riguardo al trattamento dei dati  personali
che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso  obiettivo,
di cui  alla  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio ...», nonche' l'art. 2, lettera l), della direttiva  quadro
2002/21/CE che ricomprende anche la  direttiva  ePrivacy  nel  novero
delle «direttive particolari»). 
  La successiva entrata in vigore del regolamento impone tuttavia una
indagine, innanzitutto tesa  a  ricercare  il  coordinamento  tra  le
regole poste. Ad esclusione delle  fattispecie  disciplinate  in  via
esclusiva ed esaustiva dalla direttiva ePrivacy, molte  attivita'  di
trattamento  devono   infatti   essere   ricondotte   all'ambito   di
applicazione tanto della direttiva quanto del regolamento (2)  ,  con
l'avvertenza tuttavia che, per la parte di potenziale sovrapposizione
- in virtu' del rapporto di genus a species sussistente  tra  le  due
discipline e di quanto disposto dall'art. 1, par. 2, della  direttiva
ePrivacy,  il  quale  chiarisce  proprio  come  le  norme  di  questa
precisino e integrino  quelle  del  regolamento  -  ogniqualvolta  la
direttiva renda piu'  specifiche  le  prescrizioni  del  regolamento,
essa, in quanto lex specialis, dovra' essere  applicata  e  prevarra'
sulle (piu' generali) disposizioni  del  regolamento.  Queste  ultime
restano  invece  applicabili  per  tutte   quelle   fattispecie   non
specificamente previste dalla direttiva  nonche'  per  offrire,  alle
norme di questa, la cornice regolatoria di carattere  generale  entro
cui collocarne i precetti (3) 
  Ad esempio, e' nella direttiva ePrivacy che, nei casi previsti,  si
rinviene l'obbligo di acquisizione del consenso all'impiego di cookie
e altri strumenti di tracciamento; ma e' nel regolamento che andranno
ricercate le specifiche caratteristiche  di  quel  consenso  ai  fini
della sua validita' e conformita' alla disciplina generale. 
  Dalla  ricostruzione  normativa  effettuata  si  trae  una   prima,
importante  conclusione:  la   disciplina   di   carattere   speciale
applicabile alla specie non contempla ulteriori basi  giuridiche  che
rendano legittimo il trattamento se  non  in  presenza  del  consenso
dell'interessato ovvero al ricorrere di una delle ipotesi  di  deroga
rispetto all'obbligo della sua  raccolta  previste  proprio  da  tale
disciplina speciale. In nessun caso sara' pertanto possibile invocare
ad esempio, come e' stato invece osservato nel corso delle  verifiche
effettuate  su  diversi  siti  web,  la  scriminante  del   legittimo
interesse del titolare per giustificare il ricorso a cookie  o  altri
strumenti di tracciamento. 
  6. Le modalita' per l'acquisizione del consenso online alla luce di
alcuni opportuni chiarimenti e nuove raccomandazioni 
    6.1 Il c.d. «scrolling» e il cookie wall 
  Il Garante ritiene che l'impianto teso  alla  individuazione  della
modalita' tecnica per l'acquisizione  del  consenso  on-line  per  il
tracciamento a mezzo cookie (ovvero anche realizzato per  il  tramite
di altri  strumenti)  illustrato  nel  menzionato  provvedimento  del
maggio 2014 sia da ritenersi tuttora valido, pur nel  mutato  assetto
normativo che privilegia ed impone ai titolari di agire  in  ossequio
al  nuovo  regime  di  accountability  (art.  5,  paragrafo  2,   del
regolamento) consentendo loro,  se  del  caso,  anche  l'adozione  di
modalita' diverse  attraverso  cui  assicurare  la  conformita'  alle
regole e la tutela degli interessati. 
  Si  reputa,  tuttavia,  opportuno  fornire  taluni  chiarimenti  in
relazione all'utilizzo del c.d. scrolling ai fini della raccolta  del
consenso  all'installazione  e  all'utilizzo  di  cookie   ed   altri
strumenti di tracciamento nonche' all'utilizzo del c.d. cookie wall. 
  Al riguardo, deve essere innanzitutto  ricordato  che,  secondo  il
considerando  32  del  regolamento,  «Il  consenso  dovrebbe   essere
espresso mediante  un  atto  positivo  inequivocabile  con  il  quale
l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica,  informata  e
inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che  lo
riguardano,  ad  esempio  mediante   dichiarazione   scritta,   anche
attraverso mezzi elettronici, o orale. Cio' potrebbe  comprendere  la
selezione di un'apposita  casella  in  un  sito  web,  la  scelta  di
impostazioni tecniche per servizi della societa' dell'informazione  o
qualsiasi altra dichiarazione o  qualsiasi  altro  comportamento  che
indichi chiaramente in tale contesto  che  l'interessato  accetta  il
trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare  consenso  il
silenzio, l'inattivita' o la preselezione  di  caselle.  Il  consenso
dovrebbe applicarsi a tutte le attivita' di trattamento svolte per la
stessa o le stesse  finalita'.  Qualora  il  trattamento  abbia  piu'
finalita', il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste.  Se
il  consenso   dell'interessato   e'   richiesto   attraverso   mezzi
elettronici,  la  richiesta  deve  essere  chiara,  concisa   e   non
interferire immotivatamente con il servizio per il quale il  consenso
e' espresso». 
  L'EDPB ha, inoltre, chiarito (parere n. 5/2020, del 4 maggio  2020)
che il semplice scrolling non e' mai idoneo, di per se', ad esprimere
compiutamente la manifestazione di volonta' dell'interessato volta ad
accettare di ricevere  il  posizionamento,  all'interno  del  proprio
terminale, di  cookie  diversi  da  quelli  tecnici  e,  dunque,  non
equivale, in se' considerato, al consenso  «in  nessuna  circostanza»
(4) 
  Il Garante condivide naturalmente l'opinione dell'EDPB: il semplice
«scroll down» del cursore di pagina e' inadatto in se' alla raccolta,
da  parte  del  titolare  del  trattamento,  di  un  idoneo  consenso
all'installazione e all'utilizzo di cookie di profilazione ovvero  di
altri strumenti di tracciamento. 
  Non pare  potersi  escludere,  tuttavia,  che  lo  scrolling  possa
intervenire nella procedura di acquisizione del consenso e costituire
non la sola, bensi'  una  delle  componenti  di  un  piu'  articolato
processo che consenta comunque all'utente di  segnalare  al  titolare
del sito, con la  generazione  di  un  preciso  pattern,  una  scelta
inequivoca e consapevole, che sia  al  tempo  stesso  registrabile  e
dunque documentabile, volta a prestare il  proprio  consenso  all'uso
dei cookie o di altri strumenti di tracciamento, come richiesto dalle
norme vigenti. 
  Tale conclusione risulta  d'altro  canto  coerente,  oggi,  con  il
richiamato   approccio   regolamentare   teso   alla   valorizzazione
dell'accountability; pertanto, ed analogamente a quanto affermato con
riferimento al potere di autonomia del titolare  nell'identificazione
delle soluzioni piu' appropriate per conseguire la  conformita'  alle
regole dei trattamenti  di  dati  personali  effettuati,  il  Garante
invita i titolari  a  valutare  con  estremo  rigore  ogni  possibile
soluzione, anche di carattere tecnico, idonea ad essere  interpretata
e registrata come una forma  di  consenso  espresso  dall'utente  per
l'installazione dei cookie o per  l'impiego  di  altri  strumenti  di
tracciamento. 
  Affinche' lo stesso risulti acquisito legittimamente,  il  medesimo
titolare dovra' inoltre far si' che eventuali  modalita'  alternative
rispetto a quelle proposte nelle presenti linee guida di  espressione
del consenso  on-line  siano  realizzate  in  modo  tale  da  rendere
inequivoco  anche  per  l'utente  l'effetto  della  propria   azione,
equivalente alla manifestazione del consenso stesso. Cio', allo scopo
di limitare l'incidenza dei c.d. «falsi positivi», ossia  di  erronee
interpretazioni di azioni casuali come espressioni consapevoli  della
volonta' dell'utente. 
  Qualora invece,  nel  caso  concreto,  all'azione  dell'utente  non
corrisponda alcun  evento  informatico  inequivoco,  documentabile  e
dotato delle menzionate caratteristiche anche sotto il profilo  della
consapevolezza per lo stesso utente,  allora  in  nessun  modo  sara'
possibile attribuire a tale azione la validita' del consenso ai sensi
della normativa vigente. 
  Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni  con  riferimento  al  cd.
cookie  wall,  intendendosi  con  tale  espressione   un   meccanismo
vincolante (cd. «take it or leave  it»),  nel  quale  l'utente  venga
cioe' obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio  consenso
alla ricezione di cookie ovvero altri strumenti di tracciamento, pena
l'impossibilita' di accedere al sito. 
  Tale  meccanismo,  non  consentendo  di   qualificare   l'eventuale
consenso cosi' ottenuto come conforme  alle  caratteristiche  imposte
dal  regolamento,  e  segnatamente  al  suo  art.  4,  punto  11  con
particolare riferimento al requisito della «liberta'»  del  consenso,
e' da ritenersi illecito, salva l'ipotesi da verificare caso per caso
nella  quale  il  titolare  del   sito   offra   all'interessato   la
possibilita' di accedere ad un contenuto o a un servizio  equivalenti
senza prestare il proprio consenso  all'installazione  e  all'uso  di
cookie o altri strumenti di tracciamento. 
  E   cio'   alla   irrinunciabile   condizione   della   conformita'
dell'alternativa proposta ai principi del regolamento  codificati  al
suo art. 5, paragrafo 1, ed innanzitutto a quello di cui alla lettera
a), che esige che i dati personali siano  trattati  in  modo  lecito,
corretto  e  trasparente  (principio  di  «liceita',  correttezza   e
trasparenza»); in difetto, il cookie wall non potra' essere  reputato
in linea con la disciplina vigente. 
    6.2 La reiterazione della richiesta di consenso  in  presenza  di
una precedente mancata prestazione dello stesso 
  Ancora con riferimento alle modalita' di acquisizione del consenso,
l'osservazione del comportamento  dei  siti  web  e  le  segnalazioni
pervenute hanno evidenziato  l'ulteriore  problematica  della  spesso
ridondante ed invasiva riproposizione, da parte dei gestori dei  siti
web, del meccanismo basato sulla presentazione  del  banner  ad  ogni
nuovo accesso dell'utente al medesimo sito anche quando  quest'ultimo
abbia liberamente scelto. Una implementazione  che,  se  da  un  lato
compromette la fluidita' della user  experience,  non  trova  ragione
negli obblighi di legge ed ha contribuito sin qui  ad  una  probabile
sottovalutazione del valore del contenuto con esso proposto. 
  L'eccessiva riproposizione del banner ai fini dell'acquisizione del
consenso, laddove  l'utente  l'abbia  in  precedenza  negato,  appare
suscettibile di lederne la liberta' inducendolo a  prestarlo  pur  di
proseguire  nella  navigazione  libero  dalla  comparsa  del   banner
contenente l'informativa breve e  la  richiesta  di  prestazione  del
consenso. 
  In tale contesto, quindi, nel caso  in  cui  l'utente  mantenga  le
impostazioni di default e dunque non acconsenta all'impiego di cookie
o altri strumenti di tracciamento, cosi' come nel caso in  cui  abbia
acconsentito solo all'impiego di alcuni cookie o altri  strumenti  di
tracciamento, tale scelta dovra' essere debitamente registrata  e  la
prestazione del consenso  non  piu'  nuovamente  sollecitata  se  non
quando ricorra uno dei seguenti casi: 
    quando  mutino  significativamente  una  o  piu'  condizioni  del
trattamento e dunque il banner  assolva  anche  ad  una  specifica  e
necessaria finalita' informativa proprio  in  ordine  alle  modifiche
intervenute, come nel caso in cui mutino le «terze parti»; 
    quando sia impossibile,  per  il  gestore  del  sito  web,  avere
contezza del fatto  che  un  cookie  sia  stato  gia'  in  precedenza
memorizzato sul  dispositivo  per  essere  nuovamente  trasmesso,  in
occasione di una successiva visita del medesimo utente, al  sito  che
lo ha generato (ad  esempio  nel  caso  in  cui  l'utente  scelga  di
cancellare i cookie legittimamente installati nel proprio dispositivo
senza che il titolare abbia modo, dunque,  di  tenere  traccia  della
volonta'  di  mantenere  le  impostazioni  di  default  e  dunque  di
proseguire la navigazione senza essere tracciati); 
    quando  siano  trascorsi   almeno sei   mesi   dalla   precedente
presentazione del banner. 
  7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli
altri strumenti di tracciamento 
    7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso 
  E' opinione del Garante  che  il  meccanismo  di  acquisizione  del
consenso on-line tramite presentazione di un banner, come  lo  si  e'
analiticamente descritto nel provvedimento del maggio 2014, mantenga,
ad oggi, una sua sostanziale validita'. E' tuttavia necessario, anche
in questo caso, valutare l'opportunita' di aggiornamenti o  migliorie
alla luce del mutato assetto normativo. 
  Al  riguardo,  occorre  prendere  in  considerazione   la   portata
innovativa del regolamento e i nuovi equilibri  che  esso  tratteggia
nelle relazioni tra titolare e interessato con specifico  riferimento
al suo art. 25, il quale  dispone,  al  secondo  paragrafo,  che  «Il
titolare  del  trattamento  mette   in   atto   misure   tecniche   e
organizzative  adeguate  per  garantire  che  siano   trattati,   per
impostazione predefinita, solo i dati personali  necessari  per  ogni
specifica  finalita'  del  trattamento.  Tale  obbligo  vale  per  la
quantita' dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l'accessibilita' ...». 
  In adempimento di  tale  obbligo,  di  carattere  generale  poiche'
applicabile a qualsiasi  trattamento  di  dati,  il  titolare  dovra'
garantire che, per impostazione predefinita, siano  trattati  solo  i
dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica  finalita'
del trattamento e che, in particolare, la quantita' dei dati raccolti
e  la  durata  della  loro  conservazione  non  eccedano  il   minimo
necessario per il conseguimento delle finalita' perseguite,  in  modo
che  l'utilizzo  di  informazioni  per  l'accesso  ad  un  sito   sia
inizialmente limitato al minimo  indispensabile  per  consentirne  la
fruizione e che sia rimesso interamente all'interessato un effettivo,
concreto potere di scelta in ordine alla possibilita' di consentire o
meno un utilizzo eventualmente piu' ampio dei suoi dati. 
  Il rispetto di tali regole  impone  dunque  che,  per  impostazione
predefinita, al momento del primo accesso dell'utente a un sito  web,
nessun cookie o altro  strumento  diverso  da  quelli  tecnici  venga
posizionato all'interno del suo dispositivo, ne' che venga utilizzata
alcuna altra tecnica attiva o passiva di tracciamento. 
  Questo risultato costituisce un obbligo espressamente codificato il
cui mancato adempimento e' sanzionabile  ai  sensi  del  regolamento.
Nella   propria   autonomia    imprenditoriale    e    in    ossequio
all'accountability, ciascun titolare puo'  naturalmente  adottare  le
modalita' ritenute piu' idonee per assicurarne il rispetto. 
  Tuttavia, e  considerato  pure  che  occorre  assicurare  anche  la
liberta'  di  scelta  di  chi  invece  intenda  accettare  di  essere
profilato, il Garante suggerisce l'adozione dello specifico  modello,
di seguito  illustrato,  da  reputarsi  in  linea  con  i  menzionati
obblighi. Qualora i gestori dei siti web decidano  di  conformarvisi,
dovranno implementare  un  meccanismo  in  base  al  quale  l'utente,
accedendo per la prima volta alla home page (o ad altra  pagina)  del
sito  web,  visualizzi  immediatamente  un'area  o  banner   le   cui
dimensioni siano, al tempo  stesso,  sufficienti  da  costituire  una
percettibile  discontinuita'  nella  fruizione  dei  contenuti  della
pagina web che sta visitando, ma anche tali da evitare il rischio che
l'utente possa  far  ricorso  a  comandi  e  dunque  compiere  scelte
indesiderate o inconsapevoli; con l'effetto che  l'adeguatezza  e  la
congruita' delle dimensioni del banner dovranno essere valutate anche
in relazione ai diversi dispositivi di possibile  utilizzo  da  parte
dell'interessato. 
  Tale banner dovra' essere parte integrante di  un  meccanismo  che,
pur non impedendo il  mantenimento  delle  impostazioni  di  default,
permetta anche l'eventuale espressione di una azione  positiva  nella
quale   deve   sostanziarsi   la    manifestazione    del    consenso
dell'interessato. 
  Qualora l'utente scegliesse, com'e' nella sua piena disponibilita',
di mantenere quelle impostazioni di default e dunque di non  prestare
il proprio consenso al posizionamento dei  cookie  o  all'impiego  di
altre tecniche di tracciamento, dovrebbe dunque limitarsi a  chiudere
il  banner  mediante  selezione  dell'apposito   comando   usualmente
utilizzato a tale  scopo,  cioe'  quello  contraddistinto  da  una  X
posizionata di regola, e secondo prassi consolidata, in alto a destra
e all'interno del banner medesimo, senza essere costretto ad accedere
ad altre aree o pagine a cio' appositamente  dedicate.  Tale  comando
dovra' avere una evidenza  grafica  pari  a  quella  degli  ulteriori
comandi o pulsanti negoziali idonei  ad  esprimere  le  altre  scelte
nella disponibilita' dell'utente, di cui si  dira'  in  appresso.  Le
modalita' di prosecuzione  nella  navigazione  senza  prestare  alcun
consenso dovranno, in  altre  parole,  essere  immediate,  usabili  e
accessibili quanto quelle previste per la prestazione del consenso. 
  Mediante il  ricorso  a  questo  meccanismo  si  garantirebbe  che,
appunto by  default,  l'interessato  che  non  intenda  esprimere  il
proprio  consenso  non  sia  in  alcun  modo  tracciato  o  profilato
conseguendo, al tempo stesso, l'ulteriore risultato  di  generare  un
evento  informatico  riconoscibile  e  registrabile  da   parte   del
titolare.  Esso,  esprimendo  la  volonta'  dell'interessato  di  non
prestare il proprio consenso all'utilizzo di cookie o altri strumenti
di tracciamento diversi da quelli tecnici,  impedirebbe  al  sito  la
reiterazione  della  presentazione  del  banner   in   occasione   di
successivi accessi dell'utente, fatte salve le eccezioni descritte al
paragrafo precedente  e,  comunque,  per  un  periodo  di  tempo  non
inferiore a sei mesi. 
  In altri termini, il consenso potra'  intendersi  come  validamente
prestato soltanto se sara' conseguenza  di  un  intervento  attivo  e
consapevole dell'utente, opportunamente riscontrabile e dimostrabile,
che consenta di qualificarlo come in linea con tutti  quei  requisiti
(libero,  informato,  inequivoco  e  specifico,  cioe'  espresso   in
relazione a ciascuna diversa finalita' del trattamento) richiesti dal
regolamento. 
  Tale banner dovra' allora contenere, oltre alla X in alto a  destra
di cui e' stata gia'  illustrata  la  funzione,  almeno  le  seguenti
indicazioni ed opzioni: 
    i) l'avvertenza che la chiusura  del  banner  mediante  selezione
dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al  suo  interno,
in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default
e dunque la continuazione della navigazione in assenza  di  cookie  o
altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici; 
    ii)  una  informativa  minima  relativa  al  fatto  che  il  sito
utilizza - se cosi' e' ovviamente - cookie o altri strumenti  tecnici
e potra', esclusivamente previa acquisizione del consenso dell'utente
da prestarsi con modalita' da indicarsi  nella  medesima  informativa
breve  (cfr.  punto  iv  che  segue),  utilizzare  anche  cookie   di
profilazione o altri strumenti di tracciamento  al  fine  di  inviare
messaggi pubblicitari ovvero di modulare la fornitura del servizio in
modo personalizzato al di la' di quanto strettamente necessario  alla
sua  erogazione,  cioe'  in  linea  con  le  preferenze   manifestate
dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo  delle  funzionalita'  e
della navigazione in rete e/o allo  scopo  di  effettuare  analisi  e
monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web; 
    iii) il link alla  privacy  policy,  ovvero  ad  una  informativa
estesa posizionata in un second layer - che sia  accessibile  con  un
solo click anche tramite un ulteriore link posizionato nel footer  di
qualsiasi pagina del  dominio  cui  l'utente  accede  -  ove  vengano
fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le  indicazioni  di
cui agli artt. 12  e  13  del  regolamento,  anche  con  riguardo  ai
predetti cookie o altri strumenti  tecnici  (cfr.,  al  riguardo,  il
successivo paragrafo 8); 
    iv) un comando attraverso il quale  sia  possibile  esprimere  il
proprio consenso accettando il posizionamento di  tutti  i  cookie  o
l'impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento; 
    v) il link  ad  una  ulteriore  area  dedicata  nella  quale  sia
possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le  funzionalita',
i soggetti cd. terze  parti  -  il  cui  elenco  deve  essere  tenuto
costantemente aggiornato, siano essi raggiungibili tramite  specifici
link ovvero anche per il tramite del link al sito web di un  soggetto
intermediario che li rappresenti - ed i cookie,  anche  eventualmente
raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo  l'utente  scelga
di acconsentire. 
  In quest'ultima ipotesi, quando cioe' i  cookie  siano  raggruppati
per categorie omogenee, qualora si verificassero successive modifiche
nel novero delle terze parti corrispondenti ai  link  posizionati  in
questa  area  e  dunque  ulteriori  soggetti  terze  parti  venissero
aggiunti alla lista, e' rimessa alla prima parte,  cioe'  al  gestore
del sito,  la  loro  accurata  selezione,  come  pure  la  necessaria
attivita' di vigilanza per assicurare che l'ingresso di tali soggetti
ed  il  trattamento  che  ne  discende  permanga  in  linea  con   il
raggruppamento per categorie omogenee come gia' effettuato. 
  Anche in questo caso, il rispetto  degli  obblighi  di  privacy  by
default impone che le possibili scelte granulari  siano  inizialmente
tutte preimpostate sul diniego all'installazione dei  cookie,  e  che
pertanto l'utente possa, esclusivamente, accettarne, anche appunto in
modo granulare, il posizionamento. 
  Nell'eventualita' in cui sia prevista la sola  presenza  di  cookie
tecnici o altri  strumenti  analoghi,  di  essi  potra'  essere  data
informazione  nella  homepage  o  nell'informativa   generale   senza
l'esigenza  di  apporre  specifici  banner  da   rimuovere   a   cura
dell'utente. 
  Queste   premesse   consentono   anche   di   chiarire    possibili
fraintendimenti nel significato da attribuire all'azione  dell'utente
in relazione alla specifica configurazione dei pulsanti e dei  colori
utilizzati dai publisher,  sinora  di  non  univoca  interpretazione.
Basti, al riguardo, ribadire che, a prescindere dalla  configurazione
adottata, dai colori utilizzati per i pulsanti e in definitiva  dalle
modalita' attuative prescelte, l'azione positiva nella disponibilita'
dell'utente al momento del primo  accesso  al  sito  dovra'  comunque
essere esclusivamente volta alla  manifestazione  del  consenso  (cd.
opt-in) e non potra'  mai  riferirsi  invece  all'espressione  di  un
diniego (cd. opt-out). 
  A  tale  riguardo,  il  Garante  torna  a   sottolineare   tuttavia
l'importanza di avviare nelle sedi  piu'  opportune  e  tra  tutti  i
soggetti   interessati   (accademia,   industria,   associazioni   di
categoria, decisori,  stakeholder  etc.)  una  riflessione  circa  la
necessita' dell'adozione di una codifica standardizzata relativa alla
tipologia dei comandi, dei colori e delle  funzioni  da  implementare
all'interno dei siti web per conseguire la piu' ampia uniformita',  a
tutto vantaggio della trasparenza, della  chiarezza  e  dunque  anche
della migliore conformita' alle regole; tale esigenza, che sulla base
dei contributi pervenuti  nell'ambito  della  consultazione  pubblica
risulta essere unanimemente avvertita e condivisa,  non  ha  tuttavia
sin qui trovato delle proposte concrete idonee al conseguimento dello
scopo. 
  Gli utenti, naturalmente, dovranno essere posti  in  condizione  di
modificare le scelte compiute  -  sia  in  termini  negativi  che  in
termini positivi e dunque prestando un consenso negato o revocando un
consenso prestato - in ogni  momento  e  cio'  in  maniera  semplice,
immediata  e  intuitiva  attraverso  un'apposita  area   da   rendere
accessibile attraverso un link da posizionarsi nel footer del sito  e
che ne renda esplicita la funzionalita' attraverso  l'indicazione  di
«rivedi le tue scelte sui cookie» o analoga. 
  Resta, peraltro, inteso che in ogni ipotesi di  riproposizione  del
banner  contenente  l'informativa  breve  e  le  opzioni  di   scelta
dell'utente,  cosi'  come  laddove  l'utente  modifichi   le   scelte
originariamente compiute in conformita'  al  periodo  precedente,  le
scelte negoziali  compiute  in  occasione  degli  accessi  successivi
dovranno sovrascrivere e superare le precedenti  ed  essere,  dunque,
considerate come modifica delle precedenti opzioni  anche  in  questo
caso, indifferentemente, in termini di  prestazione  di  un  consenso
originariamente negato o di revoca  di  un  consenso  precedentemente
prestato. 
  Per  assicurare  che  gli  utenti  non  siano  influenzati   ovvero
penalizzati da scelte di design che inducano a preferire una  opzione
anziche' l'altra, si sottolinea inoltre l'esigenza  dell'utilizzo  di
comandi e di caratteri di uguali dimensioni,  enfasi  e  colori,  che
siano ugualmente facili da visionare e utilizzare. 
  Al fine di rendere concretamente azionabile  tale  possibilita'  di
mutare avviso e dunque effettiva la disponibilita' per l'utente della
espressione libera della  propria  volonta',  il  Garante  suggerisce
allora l'adozione di una buona prassi, individuata attraverso l'esame
dei contributi pervenuti nel corso della consultazione  pubblica.  Ci
si riferisce  al  posizionamento  in  ciascuna  pagina  del  dominio,
eventualmente pure accanto al link all'area dedicata alle scelte,  di
un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi,
anche in modo essenziale, lo stato dei consensi  in  precedenza  resi
dall'utente  consentendone,  dunque,  in  ogni  momento   l'eventuale
modifica o aggiornamento. 
  Per realizzare la memorizzazione delle azioni e delle scelte, anche
di   dettaglio,   rimesse   all'interessato    (mantenimento    delle
impostazioni di default, espressione, anche granulare,  del  consenso
ovvero  revoca  del  consenso   precedentemente   espresso   mediante
ripristino delle impostazioni di default), il gestore  del  sito  web
potrebbe avvalersi o di appositi cookie tecnici  (in  tal  senso,  si
veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE) o anche  di
ulteriori modalita' che la tecnologia dovesse rendere disponibili, la
cui   individuazione   rientra   nell'autonomia   imprenditoriale   e
nell'accountability del titolare, adattando opportunamente la propria
condotta in modo  da  tenere  comunque  costantemente  aggiornata  la
documentazione delle scelte compiute dall'interessato. 
  Resta in ogni caso impregiudicata la possibilita' per i titolari di
adottare  eventualmente  anche  diverse  modalita'  di  raccolta  del
consenso, ad esempio con riferimento a quegli utenti che accedano  ai
relativi servizi mediante uso di credenziali di autenticazione  o  di
accesso e per  i  quali  dunque,  fin  dal  momento  della  creazione
dell'account, si porrebbe un naturale momento di discontinuita' nella
navigazione idoneo, per il titolare, all'assolvimento degli  obblighi
che interessano l'impiego  di  cookie  e  degli  altri  strumenti  di
tracciamento; con l'avvertenza che a  questi  specifici  utenti,  cd.
autenticati,  dovra'   inoltre   essere   consentito   di   scegliere
consapevolmente  -  menzionando   dunque   tale   possibilita'   pure
nell'informativa  resa  -  se  accettare  la  possibilita'   che   il
tracciamento  che  li  riguarda  venga  effettuato  anche  attraverso
l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite  l'utilizzo  di
diversi device. 
  7.2 I cookie analytics di prima parte e delle cd. terze parti 
  I cookie possono anche essere utilizzati, tra l'altro, per valutare
l'efficacia di un servizio della societa'  dell'informazione  fornito
da  un  publisher,  per  la  progettazione  di  un  sito  web  o  per
contribuire a misurarne il «traffico», cioe' il numero di  visitatori
anche eventualmente ripartiti  per  area  geografica,  fascia  oraria
della connessione o altre caratteristiche. 
  L'autorita' ha affermato, nel provvedimento del  maggio  2014,  che
tali  identificativi,  definiti  cookie  analytics,  possono   essere
ricompresi nella categoria di quelli  tecnici,  e  come  tali  essere
utilizzati  in  assenza  della  previa  acquisizione   del   consenso
dell'interessato, al verificarsi di determinate condizioni. Anche  in
questo  caso,  l'entrata  in  vigore  del   regolamento   impone   un
ripensamento critico delle condizioni  identificate  allora,  nonche'
una   piu'   specifica   definizione   delle   misure   oggi   idonee
all'applicazione della richiamata esenzione. 
  Si impone, in primo luogo, la necessita' di  individuare  soluzioni
di maggior tutela dell'interessato attraverso l'impiego di misure  in
linea con le disposizioni dell'art. 25, paragrafo 1, del  regolamento
in materia di privacy by design, tali da «attuare in modo efficace  i
principi di protezione dei dati». 
  In questa prospettiva, il Garante reputa che, nel caso  di  specie,
tale obiettivo debba essere conseguito attraverso il ricorso a misure
di minimizzazione del dato che riducano significativamente il  potere
identificativo dei cookie analytics, qualora il loro utilizzo avvenga
ad opera di «terze parti». 
  Affinche' i cookie analytics siano equiparati  ai  tecnici  e',  in
altri termini,  indispensabile  precludere  la  possibilita'  che  si
pervenga, mediante il  loro  utilizzo,  alla  diretta  individuazione
dell'interessato (cd. single out), il che equivale impedire l'impiego
di  cookie  analytics  che,  per  le  loro  caratteristiche,  possano
risultare identificatori diretti ed univoci. 
  La struttura  del  cookie  analytics  dovra'  allora  prevedere  la
possibilita' che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto ad uno,
bensi'  a  piu'  dispositivi,  in  modo  da  creare  una  ragionevole
incertezza sull'identita' informatica del soggetto che lo riceve.  Di
regola questo  effetto  si  ottiene  mascherando  opportune  porzioni
dell'indirizzo IP all'interno del cookie. 
  Tenuto conto della rappresentazione degli indirizzi IP  versione  4
(IPv4) a 32 bit, che sono usualmente rappresentati e utilizzati  come
sequenza di quattro numeri decimali compresi tra 0 e 255 separati  da
un punto, una delle misure  implementabili  al  fine  di  beneficiare
dell'esenzione  consiste  nel  mascheramento  almeno   della   quarta
componente  dell'indirizzo,  opzione  che  introduce  una  incertezza
nell'attribuzione del cookie ad  uno  specifico  interessato  pari  a
1/256 (circa 0,4%). 
  Analoghe procedure dovrebbero essere adottate in  riferimento  agli
indirizzi IP versione 6 (IPv6), che hanno una differente struttura  e
uno  spazio  di   indirizzamento   enormemente   superiore   (essendo
costituiti da numeri binari rappresentati con 128 bit). 
  Il Garante sottolinea, inoltre, la necessita' che l'uso dei  cookie
analytics sia limitato  unicamente  alla  produzione  di  statistiche
aggregate e che essi vengano utilizzati in relazione  ad  un  singolo
sito o una sola applicazione mobile, in modo  da  non  consentire  il
tracciamento   della   navigazione   della   persona   che   utilizza
applicazioni diverse o naviga in siti web diversi. 
  Resta inteso pertanto che  i  soggetti  terzi,  che  forniscono  al
publisher il servizio  di  web  measurement,  non  dovranno  comunque
combinare i dati, anche cosi'  minimizzati,  con  altre  elaborazioni
(file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad  esempio)
ne'  trasmetterli   a   loro   volta   ad   ulteriori   terzi,   pena
l'inaccettabile incremento dei rischi di identificazione dell'utente;
tranne il caso in cui la produzione di statistiche da loro effettuata
con i  dati  minimizzati  interessi  piu'  domini,  siti  web  o  app
riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale. 
  E'  tuttavia  possibile   reputare   lecito,   anche   in   assenza
dell'adozione delle prescritte misure di minimizzazione,  il  ricorso
ad analisi statistiche  relative  a  piu'  domini,  siti  web  o  app
riconducibili al medesimo titolare purche' questi proceda in  proprio
all'elaborazione statistica, senza in ogni caso che tali  analisi  si
risolvano in una attivita' che, travalicando i  confini  di  un  mero
conteggio statistico, assuma in realta'  le  caratteristiche  di  una
elaborazione volta all'assunzione di decisioni di natura commerciale. 
  8. Le novita' in materia di informativa 
    8.1 Le informazioni da rendere in conformita' al regolamento 
  Da ultimo, il Garante intende illustrare alcuni miglioramenti che i
titolari potranno  adottare  al  fine  di  rendere  agli  utenti  una
informativa conforme ai rinnovati requisiti  di  trasparenza  imposti
dagli articoli 12 e 13 del regolamento, compresa l'indicazione  circa
gli eventuali altri soggetti destinatari  dei  dati  personali  ed  i
tempi di conservazione delle informazioni acquisite. 
  E' inoltre necessario  fornire  informazioni  su  come  le  persone
fisiche possono esercitare tutti i diritti previsti dal  regolamento,
incluso quello di avanzare una richiesta di accesso e di proporre  un
reclamo a un'autorita' di controllo. 
  In aggiunta a quanto stabilito nel  provvedimento  sui  cookie  del
maggio 2014, e nel confermare la logica di semplificazione cui le sue
indicazioni sono improntate, si ritiene  inoltre  che  l'informativa,
oltre che multilayer, e cioe' dislocata su  piu'  livelli,  possa  ad
oggi essere resa, eventualmente in relazione a specifiche necessita',
anche per il tramite di piu' canali e modalita' (cd.multichannel), in
modo da sfruttare  al  massimo  piu'  dinamici  e  meno  tradizionali
ulteriori punti di contatto tra il titolare e gli interessati. 
  Si pensi, ad esempio, al  sempre  piu'  diffuso  ricorso  a  canali
video, a pop-up informativi,  a  interazioni  vocali,  ad  assistenti
virtuali, all'impiego del telefono, al ricorso a chatbot, etc. 
  Sara' allora onere del titolare, cui e' rimessa la scelta in ordine
alla modalita' ovvero all'impiego combinato delle modalita'  ritenute
piu' idonee, verificare la corrispondenza del  sistema  implementato,
specie in termini di completezza, chiarezza espositiva,  efficacia  e
fruibilita', con i requisiti imposti dal regolamento. 
  Allo stesso modo, sara'  onere  del  titolare  adottare  ogni  piu'
opportuno accorgimento affinche' le informazioni contenute nel banner
siano fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa  di  disabilita'  necessitano   di   tecnologie   assistive   o
configurazioni particolari, in linea con quanto previso dalla legge 9
gennaio 2004, n. 4 (come modificata, da ultimo, dal  d.l.  16  luglio
2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120). 
    8.2 La necessita'  di  una  integrazione  delle  informazioni  da
comunicare agli utenti 
  La pratica operativa degli  ultimi  anni  ha  evidenziato  come  il
sistema difetti di un elemento di cruciale rilievo, specie a fini  di
enforcement. 
  Ci si riferisce al fatto che non esiste ancora, ad oggi, un sistema
universalmente accettato di codifica semantica  dei  cookie  e  degli
altri  strumenti  di  tracciamento  che   consenta   di   distinguere
oggettivamente, ad esempio,  quelli  tecnici  dagli  analytics  o  da
quelli di profilazione, se non basandosi sulle indicazioni  rese  dal
titolare stesso nella privacy policy. 
  E' stato riscontrato, inoltre, che le interrogazioni e le verifiche
circa il posizionamento di cookie da parte di uno specifico sito  web
possono avere esiti diversi a seconda del browser considerato. 
  In tale situazione, e con l'auspicio  che  si  addivenga  in  tempi
rapidi ad una codifica di carattere generale, tanto  piu'  importante
specie nell'attuale mondo connesso on-line,  nel  quale  le  distanze
geografiche perdono rilevanza a fronte delle sempre  piu'  accentuate
potenzialita' della rete, il Garante intende  richiamare  i  titolari
che facciano impiego di tali strumenti  alla  necessita'  di  rendere
manifesti,     mediante     apposita,     opportuna      integrazione
dell'informativa, almeno i criteri di codifica  degli  identificatori
adottati da ciascuno. In alternativa, i titolari potranno valutare di
posizionare tale codifica anche all'interno della privacy policy. 
  Tali criteri potranno, inoltre, a richiesta, costituire oggetto  di
comunicazione  all'autorita',  quale  strumento   di   ausilio   alle
attivita'  di  carattere  istruttorio  che  saranno  intraprese   con
riguardo al fenomeno in considerazione. 
  Tutto cio' premesso, il Garante: 
    ai sensi dell'art.  154-bis,  comma  1,  lett.  a),  del  Codice,
delibera di adottare  le  presenti  linee  guida  affinche'  tutti  i
fornitori  dei  servizi  della  societa'  dell'informazione  di   cui
all'art. 1, paragrafo 1, punto (b) della  direttiva  (EU)  2015/1535,
nonche' tutti i  soggetti  che  comunque  offrono  ai  propri  utenti
servizi  online  accessibili   al   pubblico   attraverso   reti   di
comunicazione elettronica o cui si riferiscano siti web che  facciano
impiego di cookie e/o altri strumenti di tracciamento, con  specifico
riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all'utilizzo delle
funzionalita'  offerte,  tengano  conto  delle  indicazioni  e  delle
semplificazioni illustrate; segnatamente, per quanto concerne: 
    il consenso preventivo degli utenti in relazione al  trattamento,
per finalita' di tracciamento  on-line,  delle  informazioni  che  li
riguardano, anche derivanti dall'uso di cookie ed altri strumenti  di
tracciamento, ai sensi degli artt. 122 del codice e 4, punto 11) e  7
del regolamento  (secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicate  ai
paragrafi 6 e 7); 
    il rispetto del diritto di revoca del consenso nei termini di cui
all'art. 7.3 del regolamento (secondo quanto  indicato  al  paragrafo
7.1); 
    il rispetto degli obblighi di privacy by design e by  default  di
cui all'art. 25 del regolamento  anche  per  mezzo  dell'adozione  di
misure di minimizzazione dei dati preliminarmente alla  comunicazione
ed al loro impiego ad opera delle cd.  terze  parti  (secondo  quanto
indicato al paragrafo 7.2); 
    l'informativa da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 12
e 13 del regolamento, con particolare  riguardo  all'indicazione  dei
criteri  di  codifica  utilizzati  da   ciascun   titolare   per   la
classificazione dei cookie e degli altri  strumenti  di  tracciamento
che consenta di distinguere  quelli  tecnici  dagli  analytics  o  da
quelli di profilazione (secondo quanto indicato al paragrafo 8  delle
presenti linee guida). 
  In  considerazione  della  potenziale  complessita'  di   eventuali
adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti gia' in  atto  ai  principi
espressi dalle  presenti  linee  guida,  l'autorita'  reputa  congruo
individuare un  termine  pari  a sei  mesi  dal  momento  della  loro
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
entro  il  quale  i  soggetti  tenuti  dovranno  conformarvisi;   con
l'avvertenza che i consensi  gia'  raccolti,  purche'  conformi  alle
caratteristiche richieste dal regolamento, potranno  essere  ritenuti
validi a condizione che, al momento della  loro  acquisizione,  siano
stati registrati e  siano  dunque  debitamente  documentabili,  anche
mediante evidenze informatiche. 
  Si allega alle presenti linee guida una scheda di sintesi (allegato
1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
  Si dispone la trasmissione di copia delle presenti linee  guida  al
Ministero della Giustizia-ufficio pubblicazione leggi e decreti,  per
la loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 giugno 2021 
 
                            Il presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                               Scorza 
 
                       Il segretario generale 
                               Mattei 
 

(1) V. considerando 32 del regolamento e il raffronto tra  l'art.  2,
    lettera h) della direttiva 95/46/Ce e l'art.  4,  punto  11)  del
    regolamento) 

(2) Cosi'   la   Corte   di    Giustizia,    che    nella    sentenza
    Wirtschaftsakademie (C-210/16 del 5 giugno 2018) ha applicato  la
    direttiva 95/46 nonostante il caso si riferisse a  operazioni  di
    trattamento  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  materiale
    della direttiva ePrivacy; lo stesso e'  accaduto  nella  sentenza
    resa nel caso Fashion ID (C-40/17 del 29 luglio 2019) 

(3) In senso conforme, con specifico riguardo alle interrelazioni tra
    le discipline, si veda anche il paree dell'EDPB n. 5/2019 del  12
    marzo 2019, richiamato in premessa. 

(4) "Based on recital  32,  actions  such  as  scrolling  or  swiping
    through a webpage or similar user activity  will  not  under  any
    circumstances satisfy the requirement of a clear and  affirmative
    action: such actions may be difficult to distinguish  from  other
    activity or interaction by a user and therefore determining  that
    an unambiguous  consent  has  been  obtained  will  also  not  be
    possible. Furthermore, in such a case, it will  be  difficult  to
    provide a way for the user to withdraw consent in a  manner  that
    is as easy as granting it" (cfr. punto 86). 
Allegato 1